E' costituita fra le signore FILIPPI Simonetta, CIRILLO Caterina e DEL DEBBIO Paola, un'associazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 denominata "WEDDING PLANNERS AND MORE", avente lo scopo di svolgere congiuntamente l'attività professionale di organizzazione di eventi in genere.
Art. 2
L'associazione professionale ha per oggetto:
- lo svolgimento in forma associata di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro potranno divenire proprie della professione di organizzatore di eventi e più propriamente di "WEDDING PLANNER", ovvero organizzatore di cerimonie nuziali come detto in premessa e di altre professioni e/o attività non riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile o per le quali è richiesto il possesso di requisiti che le stesse non hanno, in ogni caso funzionalmente connesse alle suddette.
L'associazione potrà compiere tutto quanto necessario e utile al raggiungimento dello scopo, e quindi:
- acquisire, a qualunque titolo, e gestire beni mobili, registrati o meno, ed immobili, nonché compiere, in genere, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, ivi inclusa l'acquisizione di qualsiasi genere di servizio e quelle finanziarie, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti in ogni forma tecnica possibile, con o senza garanzie e la prestazione di garanzie, anche a favore di terzi, ma non come attività prevalente e nei confronti del pubblico;
- prestare e ricevere servizi funzionalmente connessi alla realizzazione del predetto scopo.
Restano comunque escluse dall'oggetto e precluse all'associazione le attività d'impresa.
Esso può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui o altri contratti di finanziamento, come sopra detto ed aprire conti correnti o depositi a risparmio con privati o istituti di credito.
L'associazione ha altresì per oggetto, in via sussidiaria, l'acquisizione e la gestione dei mezzi necessari o utili per lo svolgimento dell'attività professionale degli associati, al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni e di ripartire tra gli associati le spese relative alla loro professione.
Art. 3
L'associazione ha sede in Livorno.
Attualmente essa è posta alla Via Aurelio Nicolodi n. 43/3.
Come previsto all'articolo 2) dello Statuto che, composto di 31 (trentuno) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", l'indirizzo, col consenso unanime degli associati, può essere modificato e potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, rappresentanze, senza che ciò importi modifica di questo atto.
Art. 4
L'Associazione è contratta a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento deliberato ai sensi di Statuto.
Art. 5
Il patrimonio netto è composto dagli apporti delle associate, che costituiscono il fondo comune, unitamente agli utili maturati e non ancora distribuiti; dai beni e diritti acquistati dall'associazione e da ogni altro bene o diritto potesse venire a spettare alla stessa.
Le associate partecipano al patrimonio netto nelle seguenti misure:
- FILIPPI Simonetta per la quota pari ad un terzo;
- CIRILLO Caterina per la quota pari ad un terzo;
- DEL DEBBIO Paola per la quota pari ad un terzo.
Art. 6
Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'amministrazione ordinaria dello Studio associato spetta alle associate con firma libera e disgiunta, mentre sarà necessaria la firma congiunta per le operazioni di amministrazione straordinaria.
Ai fini del presente atto, per operazioni straordinarie si intendono tutte quelle che comportano la disposizione di beni o diritti o l'assunzione di impegni ed obbligazioni di un valore superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila Euro e zero centesimi).
Nello stesso modo con cui è attribuito il potere di amministrare, spetta agli associati la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio: pertanto il potere di agire in nome e per conto dell'associazione è conferito a ciascun associato disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione ed a tutti gli associati congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione, come sopra definiti.
Art. 7
Per tutto quanto qui non previsto le parti si richiamano alle norme tutte che sono contenute nello Statuto e che con quest'atto formano un tutt'uno inscindibile.
Art. 8
Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
Le comparenti dichiarano che il loro domicilio fiscale, come previsto dall'articolo 58 quarto comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 corrisponde alla loro residenza sopra indicata.